Bonus prima casa 
sul ri-acquisto

Può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva scontata sul precedente acquisto, anche il contribuente che acquisti un’altra abitazione con i benefici prima casa e rivenda successivamente (entro un anno) la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 496 delle Entrate, in cui l’interpellante ha alienato una delle tre unità abitative scaturite dal frazionamento dell’originaria abitazione agevolata. Per fruire del credito d’imposta, egli dovrà procedere al riacquisto di un altro immobile, con le agevolazioni prima casa, entro il termine di un anno dalla data del trasferimento. Inoltre, per beneficiare dell’agevolazione sul riacquisto, l’istante si avvarrà della facoltà di cui al comma 4-bis della Nota II-bis e, pertanto, dovrà cedere le rimanenti unità immobiliari derivanti dal frazionamento dell’immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto. In virtù dell’art. 24 del decreto Liquidità, tuttavia, i termini potranno essere sospesi e riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.